Esiste, in ambito di legislazione comunitaria (UE), un principio generale che – a tutela della “libera concorrenza di mercato” - vieta i c.d. “aiuti di Stato”, intesi quali “provvidenze” che uno Stato potrebbe elargire a imprese del proprio territorio, con conseguente turbativa del “mercato” sia interno che comunitario.
A tale principio, nel contesto dell’emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica portate dalla pandemia COVID, è stata posta giusta deroga a quello che – a regime - è considerato inderogabile divieto.
Infatti, il “quadro temporaneo” della Commissione UE ha sospeso il citato divieto al fine di consentire, agli Stati membri dell’Unione Europea e alla stessa Comunità, di dare sostegno alle strutture socio-economiche dei Paesi facenti parte dell’Unione.
Tale apertura, inizialmente, non era rivolta alle imprese che si trovavano in “difficoltà” già dal 31.12.20219.
Necessaria nota: per la normativa UE, si intende “impresa in difficoltà”, quella che – per effetto di perdite reddituali sofferte – ha “perso” più di metà del capitale sociale (nel caso di società di capitale: S.r.l., etc.) o comunque dei “fondi propri” (nel caso di altri tipi di società: Snc, sas, etc.).
Inoltre, si configura lo stato di “difficoltà” anche quando l’impresa sia oggetto di una procedura concorsuale o ne sia prossima per iniziativa dei propri creditori, oppure abbia goduto di aiuti per il salvataggio e non abbia restituito i relativi prestiti o – ancora- abbia in corso di attuazione un piano di ristrutturazione.
Con opportuno recente provvedimento di “Terza modifica del quadro temporaneo” la Commissione UE riconosce, alle micro e piccole imprese in difficoltà al 31.12.2019 ( dunque soggetti con meno di 50 dipendenti e con fatturato e/o attivo non superiore a € 10 milioni), il diritto di poter usufruire delle provvidenze previste a fronte dei danni economici causati dalla pandemia, in quanto queste imprese sono meno idonee “… a falsare la concorrenza nel mercato interno e ad incidere sugli scambi all’interno dell’UE rispetto agli aiuti di Stato concessi alle medie
e grandi imprese…tenuto conto delle loro dimensioni limitate e del loro limitato coinvolgimento nelle operazioni transfrontaliere…”
Queste che seguono le agevolazioni di interesse:
- IRAP: abbuono saldo 2019 e primo acconto 2020 (art. 24 DL 34/2020)
- Credito d’imposta per i canoni di locazione e assimilati (art. 28 DL 34/2020)
- Credito d’imposta per interventi sanitari luoghi di lavoro (art. 120 DL 34/2020)
- Contributo a fondo perduto (art. 25 DL 34/2020)
Uniche condizioni negative, poste a preclusione della possibilità di usufruire dei suddetti benefici,
sono quelle relative ad eventuale assoggettamento a procedure concorsuali, mancata restituzione di aiuti o piani di ristrutturazione ancora in corso, sopra specificate.
Come sempre, lo Studio rimane a disposizione di ogni interessato per l’esame e la soluzione di singoli specifici casi.