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CONTRASTO ALL’ITALIAN SOUNDING E SOSTEGNO DELL’ EXPORT

10/04 > DAL CONTRASTO ALL’ITALIAN SOUNDING AL SOSTEGNO DELL’ EXPORT > #studiotrinchera #studiotrincherainforma

DAL CONTRASTO ALL’ITALIAN SOUNDING AL SOSTEGNO DELL’ EXPORT Lo scorso anno, anche al fine di contrastare il c.d. Italian Souding (“pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell’origine italiana di prodotti”), con il Decreto Crescita (DL 34/2019, convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58) è stata approvata una normativa tendente alla protezione e al sostegno dell’origine italiana di prodotti nazionali: tale iniziativa legislativa era stata ispirata, tra l’altro, dalla nota crisi della società dolciaria Pernigotti di Novi Ligure. Nel corrente anno, in attuazione della citata L. legge 28 giugno 2019, n. 58, con Decreto 10 gennaio 2020 (Disciplina dell'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale nonché' di individuazione del logo «Marchio storico di interesse nazionale». (GU Serie Generale n.46 del 24-02-2020) e Decreto (MISE) del 27 febbraio 2020 (Modalità applicative per l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale - in GU Serie Generale n.92 del 07-04-2020) è stato dato il via - a partire dal 16 aprile p.v. – alle possibili iscrizioni nell’atteso registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale: tra gli attuali e importanti obiettivi della norma, anche quello di tutelare e sostenere la proprietà industriale delle aziende storiche italiane, principalmente nel decisivo settore dell’esportazione. Soggetti interessati: titolari di marchi con almeno 50 anni di esistenza; in caso di più legittimi utilizzatori, prevarrà l’orientamento del proprietario. Esercizio del marchio: registrazione attiva e rinnovata. Ove il marchio non sia stato registrato, sarà necessario dimostrarne l’uso cinquantennale: è ammessa la prova “libera” dell’affermato stato di fatto. Modalità di iscrizione: domanda, in bollo, inviata per via telematica all’Ufficio italiano brevetti e marchi (acronimo UIBM). Tempi di risposta previsti UIBM: 60 giorni per marchi registrati e 180 giorni per quelli non registrati. Diritti degli iscritti: facoltà di utilizzare l’apposito logo “MARCHIO STORICO” unitamente a quello attualmente utilizzato. Ammissione – salvo modifiche - all’utilizzo del Fondo per la tutela dei marchi storici: “...e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato destinati A promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto1988, n. 400, sono stabilite le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo…”