Particolare interesse ha destato – presso buona parte dei cittadini italiani e la stampa anche non specializzata – l’introduzione, con il D.L. 34/2020 “Rilancio” (convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020), di una detrazione d’imposta pari al 110% delle spese sostenute per interventi di recupero, miglioramento ed “efficientamento” del patrimonio edilizio, nonché degli impianti di utilizzo e delle connesse strutture di “servizio”.
Se apparentemente semplice e di immediata “lettura” sono la citata quantificazione percentuale del beneficio (110% di un valore di spesa ammessa e da individuare attraverso vari parametri) e le finalità dell’intervento agevolato (risparmio energetico eco-sostenibile e difesa del patrimonio edilizio da eventi tellurici), ben più laboriosa appare oggi la pratica applicazione di un insieme di norme – fiscali, urbanistiche, tecniche e amministrative – che tra loro si intersecano in modo interdipendente, per le molteplici “soglie” poste, la non sempre agevole individuazione degli aventi diritto al beneficio, la ricerca della più idonea e specifica tipologia di intervento e – non ultima – la precisa osservanza delle modalità “tecniche” e “burocratiche” da seguire, con il rischio di vedersi disconoscere il “bonus fiscale” e di incorrere in sanzioni sia amministrative che penali: queste ultime nel caso di attestazioni che dovessero essere ritenute “non veritiere”, con il conseguente coinvolgimento di tutti gli “attori” dell’operazione ( beneficiario, professionisti “attestatori”, appaltatori dei lavori, ed eventuali cessionari del credito d’imposta in quanto – con le varie modalità previste – esso è trasmissibile a terzi acquirenti).
Gli interventi “direttamente” interessati sono:
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
- Isolamento termico con “materiali isolanti” di strutture opache verticali, orizzontali e inclinate
- Interventi su edifici unifamiliari o unità immobiliari ricomprese in edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti con accesso autonomo (p.es. c.d. “villette a schiera”).
A questi si aggiungono gli interventi “antisismici” con esclusione di quelli eseguiti in zona sismica 4 (di basso rischio sismico).
Con un “neologismo” in campo tributario, le citate categorie di interventi sono stati definiti “trainanti”, in quanto – se congiuntamente ad essi – vengono effettuati anche altri interventi qualificanti (già previsti da precedente normativa), anche questi ultimi possono godere del
“Bonus 110%”, e pertanto detti “trainati” quali, in via esemplificativa: impianti fotovoltaici, correlati sistemi di accumulo, punti di ricarica per veicoli elettrici, buona parte degli interventi previsti per l’” Eco bonus” (infissi, schermature solari, etc.), adeguamento antisismico con relativi sistemi di monitoraggio strutturale continuo; per i comuni montani l’allaccio a impianti di teleriscaldamento.
Nell’ambito dei condomini, per effetto del “trascinamento”, sono ammessi anche tutti gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dai condòmini sulle proprie singole unità immobiliari.
In specifici casi, sono anche consentiti interventi di demolizione e ricostruzione.
Recita il comma 2 dell’art. 119 del D.L. in argomento:
“… l’aliquota prevista al comma 1 (110%)… si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del decreto- legge 4 giugno 2013 n. 63…nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi si cui al citato comma 1…”
Da ultimo, il 24 luglio u.s., l’Agenzia delle Entrate (A.d.E.) ha pubblicato una propria guida relativa alla normativa di cui è argomento.
Si auspicano comunque ulteriori conferme ufficiali e la formulazione di Regolamenti di attuazione, atti questi anch’essi necessari per il confronto con i provvedimenti e le istruzioni di competenza dell’Agenzia delle Entrate, del MISE e altri enti interessati.
Decisiva – per una positiva concreta attuazione dei vari interventi- sarà la collaborazione tra esperti fiscali e tecnici del settore edile, urbanistico ed energetico.
Focalizzazione: l’occasione, molto interessante, non è “golosa” sino in fondo… per ogni tipologia di intervento sono previsti massimi importi di spesa ammissibili: l’eventuale maggior valore di quanto realizzato non potrà godere delle agevolazioni citate.
Conclusivamente, un’opportunità comunque da non perdere ma da approcciare “…cum grano salis…”
Lo Studio – con un’adeguata organizzazione per la particolare normativa – rimane a disposizione per l’esame di ogni specifico caso concreto.