L’art. 119 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, c.d. “Decreto Rilancio” prevede il potenziamento delle agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia e alla riduzione del rischio sismico.
Il così detto “Superbonus” consiste in una detrazione pari al 110%, ripartita in 5 anni, sulle spese sostenute nel periodo intercorrente tra il 1.07.2020 e il 31.12.2021 relativamente a interventi di riqualificazione energetica, riduzione rischio sismico, installazione impianti fotovoltaici e installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettici.
I beneficiari dell’agevolazione sono:
Sembrerebbe che i soggetti IRES e IRPEF esercenti attività di impresa, arte, professione possano usufruire del “Superbonus” per interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, in quanto la norma non fa riferimento ad alcuna esclusione. Si attendono però chiarimenti ufficiali in merito.
Rimangono invariati gli attuali incentivi previsti per gli immobili: recupero patrimonio edilizio (detrazione IRPEF 50%), riqualificazione energetica “ecobonus” (detrazione IRPEF/IRES 50% o 65% in base al tipo di intervento), bonus facciate (detrazione IRPEF/IRES 90%), bonus mobili ed elettrodomestici (detrazione IRPEF 50%), bonus verde (detrazione IRPEF 36%).
Interventi di riqualificazione energetica
In luogo all’ordinaria detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione degli edifici, c.d. “ecobonus”, è possibile usufruire della detrazione del 110% ripartita in 5 anni per i seguenti interventi:
TIPOLOGIA DI SPESA | LIMITE DI SPESA |
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo | € 60.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione | € 30.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici |
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione | € 30.000,00 |
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun tipo intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.
Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento. Si attendono i decreti attuativi di prossima emanazione per ulteriori dettagli.
ATTENZIONE: il comma 10 dell’art. 119 D.L. n. 34/2020 specifica che non sono ammesse al beneficio in esame le spese di riqualificazione energetica sostenute da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professione) su singole unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, escludendo quindi dal Superbonus gli interventi sulle singole unità immobiliari adibite a “seconde case”.
interventi ANTISISMICI
L’art. 119 c. 4 D.L. 34/2020 prevede l’innalzamento al 110% della detrazione spettante per tutti gli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.
Nel caso di cessione del credito del 110% ad una impresa di assicurazione con contestuale stipula di polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione IRPEF della stessa spetta nella misura del 90% anziché del 19% stabilito dall’art. 15 c. 1 lettera f-bis) TUIR.
IMPIANTI solari FOTOVOLTAICI
Il “superbonus” del 110% spetta, ai sensi dell’art. 119 c. 5 D.L. 34/2020, in luogo all’ordinaria detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio, anche alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se l’intervento è stato eseguito congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o di riduzione rischio sismico che consentono di beneficiare della detrazione al 110% in 5 anni.
In questi casi il bonus 110% spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (il limite è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale se sono eseguiti interventi di cui all’art. 3 c.1 lettere d), e) ed f) del DPR 380/2001 che consistono, rispettivamente, in interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione urbanistica).
La detrazione 110% è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici per i quali è possibile usufruire del “superbonus” alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
Il comma 7 dell’art. 119 D.L. 41/2020 specifica che l’agevolazione in esame è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11 c. 4 D.L. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis D.L. 91/2014
COLONNINE di ricarica dei veicoli elettrici
La detrazione, originariamente fissata al 50% (art. 16-ter D.L. 63/2013), per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, è incrementata al 110% nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente un intervento di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” 110%. Il limite massimo detraibile è pari ad € 3.000.
Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo
In alternativa alla detrazione IRPEF/IRES in dichiarazione, i soggetti che effettuano interventi di:
possono optare, ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”:
oppure
I crediti d’imposta vengono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Le quote non utilizzate nell’anno non possono essere richieste a rimborso, ma possono essere usufruite negli anni successivi.
Ai fini della cessione o dello sconto in fattura, se sono stati effettuati interventi per i quali è possibile usufruire del “Superbonus” 110%, il contribuente deve richiedere:
Le spese sostenute per il rilascio della predetta documentazione possono beneficiare del Superbonus 110%.
I dati relativi all’opzione devono essere comunicati esclusivamente in via telematica in base a quanto previsto dal provvedimento attuativo dell’Agenzia Entrate di prossima emanazione.