Vari interventi normativi (DL 18/2020 Decreto Cura Italia - e DL 34/2020 Decreto Rilancio)
prevedono importanti benefici fiscali, sotto forma di credito d’imposta, a favore di determinate categorie di soggetti economici che hanno in corso contratti di locazione per la conduzione o comunque per l’utilizzo di beni immobili non abitativi.
I soggetti interessati sono così sinteticamente individuabili:
imprese o professionisti con ricavi/compensi non superiori a cinque milioni di euro ( limite non applicabile per strutture turistiche) e perdita minima del 50% di fatturato nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al pari periodo 2019.
Nell’arco temporale tra il 13 luglio p.v. e il 31 dicembre 2021, nel caso in cui il soggetto beneficiario non ritenga di utilizzare direttamente il credito in questione e provveda alla sua cessione, questa va comunicata all’Agenzia delle Entrate, mediante l’utilizzo dell’apposito modello telematico: attualmente, è soltanto il cedente che può provvedere direttamente a tale adempimento;
si attendono le opportune disposizioni per l’effettuazione della comunicazione anche da parte
di un intermediario abilitato.
Come anticipato, i crediti ceduti e attualmente interessati agli adempimenti in questione sono quelli riferibili ai canoni dipendenti da contratti di locazione di botteghe, negozi, immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda (con immobili aziendali), leasing (secondo parere dell’Agenzia delle Entrate soltanto quello operativo), concessione, servizi complessi (utilizzo spazi attrezzati, condivisione di spazi e servizi, etc.)
La cessione del credito può essere effettuata nei confronti del locatore o altri soggetti (Istituti bancari, altri intermediari finanziari, imprese, etc.); i cessionari potranno usufruire del credito sia utilizzandolo in compensazione o cedendolo a loro volta.
Formalità da osservare è la stesura di un accordo in forma scritta: o per contratto o per scambio di corrispondenza (con data certa).
Autorevole interpretazione sistematica delle norme vigenti in tema di registrazione di atti, conduce a ritenere – salvo diverso parere (non ancora espresso) dell’Agenzia delle Entrate – che sia da escludere l’obbligo di registrazione del previsto atto scritto.
Tale considerazione valga anche ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo.
Dopo la stesura dell’accordo, il beneficiario cedente dovrà comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta cessione del credito e il cessionario comunicherà alla stessa Agenzia – sempre telematicamente, nella propria area di riferimento del sito dell’Agenzia – l’accettazione della cessione stessa.
Presupposto essenziale per beneficiare del credito è aver effettivamente corrisposto il dovuto all’affittuario. Nel caso in cui la cessione avvenga nei confronti del locatore, il pagamento si dà per avvenuto con la redazione dell’accordo di trasferimento del credito e il contestuale versamento della differenza del canone.
Reciproche responsabilità delle parti: il cedente è responsabile della corretta quantificazione del credito e della concreta esistenza soggettiva dei presupposti che determinano il beneficio;
Il cessionario risponde della regolarità di utilizzo del credito e del rispetto del limite quantitativo, non superiore all’originario valore pervenutogli.
La parte di credito ceduta e che non venga impiegata entro il 31 dicembre dello stesso anno di cessione non potrà più essere utilizzata nei successivi anni.
Attesa la specificità della particolare materia e i vari corollari legati alla pratica attuazione della normativa di riferimento, restiamo a disposizione per ogni eventuale approfondimento che dovesse occorrere.