Vai al contenuto
BOZZA DECRETO "LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE” - Quadro delle garanzie per 6 tipologie di impresa

BOZZA DECRETO “LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE” > Quadro delle garanzie per 6 tipologie di impresa > tempo lettura 4 min. e 30 sec. > #studiotrincherainforma

 

BOZZA DECRETO "LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE”

Quadro delle garanzie per 6 tipologie di impresa

Ancora non è stato pubblicato il decreto del Consiglio dei Ministri del 6 aprile: le prime necessarie considerazioni operative saranno necessariamente non definitive e comunque soggette a ripensamenti. Una prima verifica porta a considerare come, nella sua sostanza, il provvedimento non amplia le disponibilità di “scostamento” già fissate dal decreto “Cura Italia” ma ne rimodula l’utilizzo: le effettive coperture finanziarie sono attese (sperate) con un prossimo Decreto Legge della seconda metà di aprile. Peraltro, perché si attui appieno l’annunciato ampliamento delle disponibilità occorrenti, sarà necessaria l’autorizzazione del Parlamento. Dal punto di vista amministrativo, fatte le opportune correlazioni, emergono meccanismi procedurali che potranno recare tempi non brevi per l’effettiva erogazione di fondi alle imprese. Pur ottenendo un sollecito “benestare” da parte dell’UE (siamo nel campo degli “aiuti di Stato”), l’iter di esame delle domande di finanziamento prevede diverse “stazioni”: va ad interessare gli istituti bancari (per la valutazione del “merito bancario”), il Ministero dell’Economia, a cui è demandato in compito di formulare Decreti Attuativi (magari con l’introduzione di ulteriori oneri sostanziali e formali) nonché lo Sviluppo Economico, per il giudizio di sul grado di interesse generale delle attività svolte dalle imprese richiedenti finanziamenti. Per le garanzie SACE è prevista una Convenzione tra l’Istituto e il Mef, con l’intervento del CIPE e la creazione di un Comitato ad hoc per l’assistenza finanziaria all’esportazione. Per i finanziamenti a favore delle micro-imprese e dei lavoratori autonomi vengono confermate sia un’istruttoria che dovrebbe essere soltanto formale che la garanzia totale da parte dello Stato, sino però al limite di 20.000 euro di prestito: negli altri casi la garanzia sarà parametrata a diversi specifici valori di ogni singola categoria economico-finanziaria di impresa. La misura degli interessi varia in relazione alle caratteristiche dell’impresa: comunque, non si preannunciano “vicine allo zero”. Si allega sintetico prospetto di raffronto delle varie previsioni (cliccare sul seguente link):  Quadro delle garanzie per 6 tipologie di impresa