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RW - Obblighi di dichiarazione - "Beni materiali immateriali, diritti e investimenti finanziari all’Estero"

RW – Obblighi di dichiarazione – “Beni materiali immateriali, diritti e investimenti finanziari all’Estero”

Il decreto legge n. 167 del 28.6.1990 (Legge 4.8.1990 n. 227) ha introdotto l’obbligo, per i contribuenti residenti nel territorio nazionale, della indicazione – in apposito modello di dichiarazione - indicato con la sigla RW- da presentare unitamente al mod. unico di dichiarazione annuale dei redditi, di indicare eventuali investimenti o attività finanziarie detenute all’estero e i connessi trasferimenti.

Più specificatamente, l’art.4 – 1° e 2° comma – del citato D.L., così recita:

1."Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché' i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi."

2."Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie."

Sono dunque soggetti interessati: le persone fisiche, gli enti non commerciali (no profit), le società semplici e i soggetti assimilati a quest’ultime, cioè le società di fatto che non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali, nonché le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e gli esercenti attività di lavoro autonomo anche per le operazioni relative all’attività professionale.

Preliminare attenzione è da porre al concetto di residenza (fiscale) in Italia: generalmente, per i soggetti destinatari dell’obbligo, la residenza fiscale coincide con la residenza anagrafica o con il domicilio, nel caso in cui si sia scelto, per l’esercizio della propria attività, in luogo diverso dalla residenza.

Plurime, invece, le considerazioni da svolgere – caso per caso – quando il soggetto interessato svolga la sua attività   In Paesi diversi dal proprio, la sua permanenza all’Estero si protragga per una determinata frazione d’anno, e abbia posto il “centro” dei suoi interessi professionali e quello degli interessi di carattere patrimoniale e familiare in luoghi diversi tra loro.

Da rilevare che, soggetto all’obbligo dichiarativo, non è soltanto l’intestatario “giuridico” dei beni o delle attività, ma anche chi ha i poteri di disporre di fatto e movimentare attività finanziarie di terzi.

Dovrà anche essere indicata, in apposita sezione, la presenza dell’eventuale titolare effettivo degli investimenti esteri, con evidenza se tale titolarità derivi da una partecipazione qualificata in società avente sede in un Paese “collaborativo” (White list) o “non collaborativo” (Black list).

Soggetto interessato anche il trust con sede in Italia, quale soggetto non commerciale: l’onere dichiarativo è in capo al trustee, oltre che ai beneficiari effettivi.

Il quadro RW oltre che al citato monitoraggio della “ricchezza” di residenti nazionali è finalizzato anche alla quantificazione di due  specifici tributi di natura patrimoniale:  l’IVIE (Imposta sugli immobili detenuti all’estero) e IVAFE (Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero) : potrà accadere che in alcuni casi di esonero dal “monitoraggio” (per rare situazioni e per modestissimi  patrimoni), sarà comunque dovuta la presentazione del modello RW per il versamento delle due imposte.

Tra le attività patrimoniali all’estero elenchiamo, ancorché non in via esaustiva:

- immobili e/o diritti reali su tali beni;

- automezzi e mezzi navali registrati all’estero;  

-  oggetti di antiquariato, gioielli e altri oggetti preziosi, quadri e altre opere d’arte;

- ogni altro bene, materiale, o immateriale, o diritti su di essi.

Tra le attività finanziarie:

- conti correnti bancari e altre forme di deposito;

- quote di partecipazione in società estere e relativi diritti;

- titoli pubblici, obbligazioni e similari emessi da soggetti esteri;

- cassette di sicurezza (e loro contenuto) depositate all’estero;

- adesione a forme di previdenza volontaria;

- polizze di assicurazione;

- qualsiasi altra forma di investimento, detenzione o diritto di natura finanziaria.

Negli ultimi anni, un particolare rilievo, tra i mezzi di pagamento e gli investimenti finanziari, hanno assunto quelli “virtuali” legati a particolari forme di “monetizzazione” che vengono chiamate “criptovalute”: si tratta di valori monetari “immateriali” non emessi – né controllati o garantiti- da alcuna autorità statale o sovranazionale, che circolano esclusivamente per via telematica e sotto crittografia.

A prescindere da alcun giudizio che si possa esprimere su tale fenomeno, per quanto di interesse al presente intervento, è da evidenziare che l’eventuale possesso, quale mezzo di pagamento volontario o quale investimento, di criptovaluta (Bitcoin, Armony, Electrum, etc.) - secondo parere dell’Agenzia delle Entrate (condiviso anche dal Tar del Lazio con recente sentenza 1077 del 2020) - rileva ai fini della redazione del modulo RW.

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Abbiamo cercato, in queste brevi note, di dare una prima informazione di massima sul delicato e composito argomento trattato, ricco, più di altri, di numerose “sfaccettature”: restiamo a disposizione per ogni particolare approfondimento che vorrete proporci.

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