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SCONTO FORNITORE DA CRISI COVID-19 – NOTE CREDITO E MINOR RICAVO #studiotrincherainforma

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A seguito delle difficoltà economico-finanziarie causate dagli effetti della pandemia che stiamo vivendo, alcuni operatori economici potrebbero trovarsi nella condizione di non poter adempiere alle obbligazioni assunte contrattualmente. Il caso più emblematico: precorso contratto di acquisto merci da parte di un’impresa per l’esercizio della propria azienda; il compratore – sopravvenuta – a causa della crisi sanitaria- la mancata vendita della merce acquistata, non ha la disponibilità finanziaria per far fronte al pagamento dei beni in questione. In tale situazione, chiede al fornitore o una dilazione nei pagamenti, o – se l’orizzonte di crisi della propria impresa si prospetta particolarmente penalizzante – chiede uno sconto alla controparte che lo accorda. Quali le considerazioni dal punto di vista fiscale? Per quanto riguarda l’IVA – non essendo previsto lo sconto nel contratto originario – l’operazione, per avere rilevanza fiscale (con correzione in meno dell’IVA dovuta dal cedente e in più da quella detraibile dal compratore) configura un sopravvenuto accordo (nuovo contratto) da porre in essere – con specifiche motivazioni - in forma scritta e – prudenzialmente – con data certa, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile iniziale cui si riferisce. Dal punto di vista documentale, inoltre, il fornitore emetterà apposita nota di credito. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, l’importo del concordato sconto, costituirà componente negativo di reddito per il cedente e positivo per l’acquirente. Diverso il caso in cui sia il fornitore – di sua spontanea volontà – ad accordare l’agevolazione al proprio cliente: in tale ipotesi l’operazione, pur costituendo una sopravvenienza attiva per l’acquirente, per effetto della rimessione unilaterale del debito da parte del venditore, per quest’ultimo non potrà essere considerata quale motivo di riduzione dell’IVA da versare né, tantomeno, quale elemento negativo di reddito in quanto si configura come mera liberalità; a meno che – ai soli fini reddituali -non possa essere oggettivamente dimostrato come l’abbuono costituisca concreto presupposto per futuri eventi positivi per l’impresa che lo concede. Altra ipotesi – che può riguardare le reciproche obbligazioni dei contraenti – è l’impossibilità oggettiva, ma anche soggettiva per eccessiva onerosità, ad adempiere all’obbligazione contratta (consegna merce da parte del venditore o ricezione e pagamento da parte del compratore). Naturalmente, tale breve nota, non può essere esaustiva e sarà necessario che ogni situazione sia oggetto di particolare ed attenta valutazione.