Il decreto “Cura Italia” – D.L. 18/2020 – entrato in vigore lo scorso 17 marzo, prevede la possibilità di usufruire di incentivi per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, occhiali, copri scarpe ecc..
In particolare l’articolo nell’art. 43 D.L. “Cura Italia” recita: “Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale […]”.
Nei giorni scorsi Invitalia ha pubblicato sul suo sito internet il bando Impresa Sicura, finalizzato al rimborso pari al 100% delle spese sostenute dalle aziende, nel periodo intercorrente tra il 17 marzo e la data di presentazione della domanda, per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale utilizzati per il contrasto e il contenimento del COVID-19. L’importo massimo rimborsabile è di € 500 per ogni addetto, fino ad un massimo di € 150.000 per impresa, mentre l’importo minimo è pari ad € 500. La dotazione finanziaria disponibile ammonta complessivamente ad € 50 milioni.
Possono partecipare tutte le imprese attive (non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali) iscritte regolarmente al Registro Imprese con sede principale o secondaria in Italia, registrandosi nell’area riservata del portale dedicato. Per la compilazione e invio della domanda è necessario registrarsi sul sito internet dedicato ed essere in possesso di firma digitale intestata al titolare/legale rappresentante
Per informazioni più dettagliate vi consigliamo di visionare il sito internet dedicato https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura e copia del bando allegato alla presente.
Un ulteriore incentivo è previsto dall’articolo 64 D.L. “Cura Italia”: “Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta […].”. Il “Decreto Liquidità” – D.L. 23/2020 – ha ulteriormente ampliato l’agevolazione includendo anche l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Ad oggi, nonostante siano passati più di 30 giorni, il sopra citato Decreto non è stato ancora pubblicato, quindi non si hanno ancora informazioni concrete sulle tempistiche e sulle modalità di fruizione del credito.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.